L'indennità di accompagnamento per invalidità civile è stata istituita con la Legge n. 18 del 11 febbraio 1980.
NOTE IMPORTANTI
- Grado di invalidità viene valutato in base alla totale inabilità per minorazioni fisiche o psichiche, la necessità di un accompagnatore permanente per la deambulazione, l'inabilità nel compiere gli atti quotidiani della vita rendendo necessaria un'assistenza continua
- Età non ci sono limiti
- Limite di reddito non ci sono limiti
- IRPEF non è soggetta a irpef
- Attività lavorativa è compatibile
- Periodo di detenzione non è prevista sospensione
- Obblighi periodici annualmente viene sottoscritta una dichiarazione di responsabilità attestante eventuale ricovero in istituto - gratutito o a pagamento
- Ricovero a pagamento se soggetto o famiglia corrisponde tutta o parte della retta indennità non viene sospesa
- Ricovero ospedaliero indennità è corrisposta dove le prestazioni ospedaliere non esauriscano le necessità quotidiane necessarie per il paziente
LEGGI di Riferimento