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Indennità di Accompagnamento e Autismo

indennità autismo

L'indennità di accompagnamento per invalidità civile è stata istituita con la Legge n. 18 del 11 febbraio 1980.

  1. INVALIDITÀ CIVILE E HANDICAP: CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

NOTE IMPORTANTI

  1. Grado di invalidità viene valutato in base alla totale inabilità per minorazioni fisiche o psichiche, la necessità di un accompagnatore permanente per la deambulazione, l'inabilità nel compiere gli atti quotidiani della vita rendendo necessaria un'assistenza continua
  2. Età non ci sono limiti
  3. Limite di reddito non ci sono limiti
  4. IRPEF non è soggetta a irpef
  5. Attività lavorativa è compatibile
  6. Periodo di detenzione non è prevista sospensione
  7. Obblighi periodici annualmente viene sottoscritta una dichiarazione di responsabilità attestante eventuale ricovero in istituto - gratutito o a pagamento
  8. Ricovero a pagamento se soggetto o famiglia corrisponde tutta o parte della retta indennità non viene sospesa
  9. Ricovero ospedaliero indennità è corrisposta dove le prestazioni ospedaliere non esauriscano le necessità quotidiane necessarie per il paziente

ulteriori dettagli >


LEGGI di Riferimento

  1. Legge 11 febbraio 1980, n. 18
  2. Legge 21 novembre 1988, n. 508
  3. Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509
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